Se a questo viene aggiunto che alla ricorrente l’ufficio agricoltura non aveva messo a disposizione alcun vero dossier sulla procedura che la vedeva coinvolta, è chiaro che un sanamento del vizio in questa sede è escluso. Per il resto, l’unica questione prettamente giuridica è quella riguardante la tempestività del reclamo presentato da parte dell’ufficio di controllo, che effettivamente deve essere considerato tempestivo per quanto previsto all’art. 43 cpv. 2 LAAgr.