7, nel senso che il Tribunale amministrativo ha considerato necessario ponderare nell’ambito di tale problematica anche il principio dell’economia procedurale. Se la questione controversa è puramente giuridica e la ricorrente ha la possibilità di proporre i propri argomenti davanti ad un’istanza che gode di piena cognizione, non ha subito lesioni essenziali dei propri diritti di difesa e dal ritorno degli atti all’autorità inferiore non è dato attendersi che un dispendio procedurale fine a se stesso, il Tribunale amministrativo considera sanabile in questa sede il vizio formale (cfr. anche DTA 508/98 e 452/98).