Per l’autorità convenuta, la partecipazione al procedimento dinnanzi all’autorità convenuta in sede di gravame avrebbe già permesso alla ricorrente di far valere i propri diritti. Anche questa argomentazione misconosce le più elementari norme di procedura che reggono l’attività statale. Il fatto di essere già stati sentiti prima dell’emanazione di una decisione non priva certo la parte interessata della possibilità di avvalorarsi dei propri diritti e di partecipare al procedimento anche nell’ambito di un eventuale rimedio giuridico.