E’ pertanto evidente che nell’ambito del procedimento dinnanzi al DIEP una delle parti direttamene interessate all’esito della controversia non è stata sentita, non ha potuto partecipare al procedimento svoltosi e conclusosi a suo sfavore e non ha necessariamente neppure potuto partecipare all’accertamento dello stato di fatto determinante e all’assunzione della prove. Per l’autorità convenuta, la partecipazione al procedimento dinnanzi all’autorità convenuta in sede di gravame avrebbe già permesso alla ricorrente di far valere i propri diritti.