Se però, come nell’evenienza le parti al procedimento sono due, l’audizione di queste è obbligatoria. E’ pertanto evidente che nell’ambito del procedimento dinnanzi al DIEP una delle parti direttamene interessate all’esito della controversia non è stata sentita, non ha potuto partecipare al procedimento svoltosi e conclusosi a suo sfavore e non ha necessariamente neppure potuto partecipare all’accertamento dello stato di fatto determinante e all’assunzione della prove.