Ambedue le parti interessate erano pertanto parte al procedimento. Che la locataria abbia perso la propria qualità di parte nell’ambito della procedura dinnanzi al dipartimento a favore dell’ufficio per l’agricoltura è un argomentazione che non può essere udita, in quanto insostenibile. L’art. 24 è evidentemente riferito alla classica situazione, nell’ambito della quale il cittadino presenta gravame contro una decisione dell’autorità, senza che vi siano altre parti, ma solo terzi pure eventualmente interessati dal provvedimento. Se però, come nell’evenienza le parti al procedimento sono due, l’audizione di queste è obbligatoria.