Appellandosi a questo disposto, il DIEP reputa di essere stato tenuto a sentire solo l’autorità convenuta, mentre la comunione ereditaria ricorrente avrebbe potuto facoltativamente essere invitata a prendere parte al procedimento giusta quanto previsto all’art. 24 cpv. 2 LPAC. L’argomentazione è manifestamente infondata già in virtù di quanto previsto all’art. 47 cvp. 2 LAAgr (vedi cons. 1a). Destinatarie della decisione dell’ufficio agricoltura del 5 giugno 2000 erano la locataria e l’affittuaria del fondo no. 72. Ambedue le parti interessate erano pertanto parte al procedimento.