b) Secondo l’art. 24 della legge cantonale sulla procedura nelle pratiche amministrative e costituzionali (LPAC), l’autorità di gravame invia il gravame all’autorità convenuta e l’invita a pronunciarsi entro un termine adeguato nonché a produrre i propri atti (cpv. 1). Essa può dare la possibilità di pronunciarsi anche ad altri interessati (cpv. 2). Appellandosi a questo disposto, il DIEP reputa di essere stato tenuto a sentire solo l’autorità convenuta, mentre la comunione ereditaria ricorrente avrebbe potuto facoltativamente essere invitata a prendere parte al procedimento giusta quanto previsto all’art. 24 cpv.