Inoltre, la locataria avrebbe potuto addurre le proprie argomentazioni già davanti all’ufficio agricoltura, per cui il DIEP sarebbe già stato a conoscenza delle censure sollevate. Il giudizio impugnato sarebbe poi una decisione di rinvio, con la quale gli interessi della ricorrente non sarebbero ancora definitivamente compromessi, per cui anche in quest’ottica un annullamento del provvedimento non sarebbe giustificato. Materialmente, per il DIEP la particella no. 72 sarebbe sfruttata a scopo agricolo e l’agire dell’affittuaria non sarebbe contrario alle regole della buona fede.