Per la ricorrente, la decisione sarebbe comunque censurabile anche nel merito. In primo luogo, l’atteggiamento assunto dall’affittuaria, che avrebbe prima fatto allestire la stima del fitto agricolo e poi concluso il contratto nella chiara intenzione di contestarne in seguito il canone, sarebbe contrario alle regole della buona fede e quindi già per questo non meritevole di protezione. Inoltre, il fondo no.