Formalmente, l’istante adduce una crassa violazione del diritto di audizione, concretizzatosi nella chiara impossibilità di partecipare al provvedimento che la vedeva direttamente toccata e reputa di essere vittima di un diniego di giustizia formale, dopo che l’autorità dipartimentale ha ritenuto di aspettare quattro anni prima di emanare il proprio giudizio, malgrado non fossero necessari accertamenti di sorta. Per la ricorrente, la decisione sarebbe comunque censurabile anche nel merito.