3. Il 24 febbraio 2000, l’Ufficio cantonale di controllo dei prezzi (in seguito semplicemente: ufficio di controllo) interponeva opposizione all’ufficio agricoltura, contestando la liceità dell’ammontare del canone pattuito tra le parti il 1. novembre 1999 e chiedendo la riduzione dell’affitto a quanto stabilito nella stima del servizio di consulenza del 3 giugno 1999. Con decisione 5 luglio 2000, l’ufficio agricoltura respingeva l’opposizione considerando tardiva l’istanza e reputando che l’oggetto della locazione fosse da ritenersi una giardineria il cui reddito non sarebbe stato accertabile secondo i parametri della stima del reddito agricolo.