{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-01-11", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_R-2004-95_2005-01-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/R_2004_95_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfac02ee39d58dcc686d17407a9311a26b6b07ebcbc34335840a8277b6f69236bd1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfac02ee39d58dcc686d17407a9311a26b6b07ebcbc34335840a8277b6f69236bd1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=R_2004_95", "Checksum": "ca9f7b6a69ba53c19e73bddf120fe388"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["R 2004 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 11.01.2005 R 2004 95"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 11.01.2005 R 2004 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Imponendo all’ufficio agricoltura una nuova valutazione\ndel fitto agricolo in oggetto, mentre tale ufficio riteneva propriamente non\nnecessaria alcuna verifica, la decisione del DIEP lede gli interessi della\nricorrente, giacché in base alla decisione di rinvio il fitto pattuito tra le parti va\nverificato a favore di un canone necessariamente inferiore. Resta allora da\nstabilire quali conseguenze abbia l’omissione dell’audizione dell’istante.\n\n2. a) Il diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 CF è una garanzia\ncostituzionale di natura formale, la cui violazione implica, di principio,\nl’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità\ndi successo di fondo del ricorso (DTF 121 I 330 cons. 2a). Questa prassi era\npure stata consacrata dal Tribunale amministrativo in PTA 1987 no. 84 e\nveniva poi precisata in PTA 1996 no. 107 e 1997 no. 7, nel senso che il\nTribunale amministrativo ha considerato necessario ponderare nell’ambito di\ntale problematica anche il principio dell’economia procedurale. Se la\nquestione controversa è puramente giuridica e la ricorrente ha la possibilità di\nproporre i propri argomenti davanti ad un’istanza che gode di piena\ncognizione, non ha subito lesioni essenziali dei propri diritti di difesa e dal\nritorno degli atti all’autorità inferiore non è dato attendersi che un dispendio\nprocedurale fine a se stesso, il Tribunale amministrativo considera sanabile in\nquesta sede il vizio formale (cfr. anche DTA 508/98 e 452/98). Questa non è\nperò manifestamente la situazione del caso in parola.\n\nb) Materialmente, viene contestata la qualifica agricola del fondo sulla base di\nun accertamento, per la ricorrente non corretto, dello stato di fatto\ndeterminante. All’istante era pertanto indispensabile dare la possibilità di\npartecipare al procedimento. Come la ricorrente ha poi saputo dimostrare, non\nè neppure a priori possibile ritenere che un sopralluogo sul posto non fosse\nindispensabile. Se a questo viene aggiunto che alla ricorrente l’ufficio\nagricoltura non aveva messo a disposizione alcun vero dossier sulla\nprocedura che la vedeva coinvolta, è chiaro che un sanamento del vizio in\nquesta sede è escluso. Per il resto, l’unica questione prettamente giuridica è\nquella riguardante la tempestività del reclamo presentato da parte dell’ufficio\ndi controllo, che effettivamente deve essere considerato tempestivo per\nquanto previsto all’art. 43 cpv. 2 LAAgr. In virtù di detto disposto, il termine di\nricorso per proporre opposizione contro il fitto per fondi è di tre mesi da quando\nl’autorità ha avuto conoscenza della conclusione del contratto o\ndell’adeguamento del fitto. Indipendentemente pertanto da quanto poteva\nprevedere la disposizione cantonale, il termine di ricorso posto dal diritto\nfederale è stato nell’evenienza ossequiato.\n\nc) La recente precisazione apportata all’art. 43 cpv. 2 LAAgr, stando alla quale\nl’opposizione può essere presentata “in ogni caso entro due anni dall’inizio\ndell’affitto o dal momento dell’adeguamento del fitto” offre comunque a questo\nGiudice lo spunto per dubitare della semplice possibilità di un adeguamento\ndel fitto con effetto retroattivo ad oltre quattro anni dalla conclusione del\ncontratto di locazione. Scopo della precisazione apportata all’art. 43 cpv. 2\nLAAgr è evidentemente quello di tenere anche in giusta considerazione,\nnell’ottica della sicurezza del diritto, gli interessi del locatario. Giusta il\nmessaggio del Consiglio federale al Parlamento federale, la tendenza a\nprevedere una perenzione dei termini di due anni era del resto in sintonia con\naltre disposizioni della stessa legge (art. 33 cpv. 3 LAAgr) e con l’art. 681a\ncvp. 2 CC (vedi FF 2002 pag. 4208). Nell’ambito di opposizioni presentate ad\nanni dalla conclusione del contratto o dal suo adeguamento, il locatario\npotrebbe infatti essere confrontato a ingenti pretese di restituzione. Nella\nfattispecie in esame l’opposizione è stata presentata a tempo, ma le\nconseguenze dell’ingiustificata tardività nell’evasione della pratica\npenalizzano il locatario esattamente allo stesso modo come se\nun’opposizione fosse stata presentata a quattro anni dall’adattamento\n(propriamente perché la comunione ereditaria non era a conoscenza del\ngravame e non aveva quindi motivo di considerare eccessivo il fitto incassato\nper oltre quattro anni). Tenendo conto dei termini di perenzione di due anni\nprevisti dal diritto federale e del fatto che il DIEP ha, senza alcun valido motivo,\natteso per l’emanazione della propria decisione oltre quattro anni, questo\nGiudice non può che deprecare l’inammissibile ritardo nell’evasione del\ngravame. La decisione sul modo opportuno di concludere la procedura di\ngravame spetta in queste circostanze al DIEP, dopo aver sentito anche la\nricorrente.\n\n"}