{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-01-11", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_R-2004-95_2005-01-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/R_2004_95_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfac02ee39d58dcc686d17407a9311a26b6b07ebcbc34335840a8277b6f69236bd1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfac02ee39d58dcc686d17407a9311a26b6b07ebcbc34335840a8277b6f69236bd1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=R_2004_95", "Checksum": "ca9f7b6a69ba53c19e73bddf120fe388"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["R 2004 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 11.01.2005 R 2004 95"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 11.01.2005 R 2004 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Inoltre, la locataria avrebbe potuto\naddurre le proprie argomentazioni già davanti all’ufficio agricoltura, per cui il\nDIEP sarebbe già stato a conoscenza delle censure sollevate. Il giudizio\nimpugnato sarebbe poi una decisione di rinvio, con la quale gli interessi della\nricorrente non sarebbero ancora definitivamente compromessi, per cui anche\nin quest’ottica un annullamento del provvedimento non sarebbe giustificato.\nMaterialmente, per il DIEP la particella no. 72 sarebbe sfruttata a scopo\nagricolo e l’agire dell’affittuaria non sarebbe contrario alle regole della buona\nfede.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. a) Formalmente, si pone in primo luogo la questione di sapere se l’autorità\ninferiore ha violato il diritto di audizione della comunione ereditaria ricorrente.\nSecondo la costante giurisprudenza, natura e limiti del diritto di essere sentiti\nsono determinati in primo luogo dalla normativa cantonale. Solo quando le\ndisposizioni cantonali sono insufficienti, o assenti, tornano applicabili i principi\nche la prassi ha dedotto dall’art. 4 della vecchia Costituzione federale (vCF;\nDTF 126 I 15 cons. 2a). Del resto, il diritto di essere sentiti quale garanzia\nprocedurale generale è ora espressamente sancito all’art. 29 cpv. 2 CF.\nGiusta la giurisprudenza del Tribunale federale, dal diritto di essere sentito\ndeve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessata di esprimersi prima\ndella resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, di fornire prove circa\ni fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione\ndell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne\nconoscenza e di determinarsi al riguardo nonché di ottenere una decisione\nmotivata (DTF 126 I 15 cons. 2a/aa e riferimenti). Nell’ambito che ci occupa,\nanche la legislazione federale sull’affitto agricolo (LAAgr) stabilisce dei principi\nprocedurali ai quali sia le autorità amministrative che il giudice devono\nattenersi. Giusta l’art. 47 cpv. 2 LAAgr, il giudice e le autorità amministrative\naccertano i fatti d’’ufficio. Le parti devono essere sentite. Concretamene,\nall’autorità inferiore viene rimproverato di non aver dato alla ricorrente la\npossibilità di prendere parte ad un procedimento che la interessava\ndirettamente.\n\nb) Secondo l’art. 24 della legge cantonale sulla procedura nelle pratiche\namministrative e costituzionali (LPAC), l’autorità di gravame invia il gravame\nall’autorità convenuta e l’invita a pronunciarsi entro un termine adeguato\nnonché a produrre i propri atti (cpv. 1). Essa può dare la possibilità di\npronunciarsi anche ad altri interessati (cpv. 2). Appellandosi a questo\ndisposto, il DIEP reputa di essere stato tenuto a sentire solo l’autorità\nconvenuta, mentre la comunione ereditaria ricorrente avrebbe potuto\nfacoltativamente essere invitata a prendere parte al procedimento giusta\nquanto previsto all’art. 24 cpv. 2 LPAC. L’argomentazione è manifestamente\ninfondata già in virtù di quanto previsto all’art. 47 cvp. 2 LAAgr (vedi cons. 1a).\nDestinatarie della decisione dell’ufficio agricoltura del 5 giugno 2000 erano la\nlocataria e l’affittuaria del fondo no. 72. Ambedue le parti interessate erano\npertanto parte al procedimento. Che la locataria abbia perso la propria qualità\ndi parte nell’ambito della procedura dinnanzi al dipartimento a favore\ndell’ufficio per l’agricoltura è un argomentazione che non può essere udita, in\nquanto insostenibile. L’art. 24 è evidentemente riferito alla classica situazione,\nnell’ambito della quale il cittadino presenta gravame contro una decisione\ndell’autorità, senza che vi siano altre parti, ma solo terzi pure eventualmente\ninteressati dal provvedimento. Se però, come nell’evenienza le parti al\nprocedimento sono due, l’audizione di queste è obbligatoria. E’ pertanto\nevidente che nell’ambito del procedimento dinnanzi al DIEP una delle parti\ndirettamene interessate all’esito della controversia non è stata sentita, non ha\npotuto partecipare al procedimento svoltosi e conclusosi a suo sfavore e non\nha necessariamente neppure potuto partecipare all’accertamento dello stato\ndi fatto determinante e all’assunzione della prove. Per l’autorità convenuta, la\npartecipazione al procedimento dinnanzi all’autorità convenuta in sede di\ngravame avrebbe già permesso alla ricorrente di far valere i propri diritti.\nAnche questa argomentazione misconosce le più elementari norme di\nprocedura che reggono l’attività statale. Il fatto di essere già stati sentiti prima\ndell’emanazione di una decisione non priva certo la parte interessata della\npossibilità di avvalorarsi dei propri diritti e di partecipare al procedimento\nanche nell’ambito di un eventuale rimedio giuridico. Ne consegue che la\ndecisione impugnata nell’ambito del presente ricorso è stata emanata\nviolando crassamente i diritti di una delle due parti al procedimento.\n\n"}