{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-01-11", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_R-2004-95_2005-01-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/R_2004_95_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfac02ee39d58dcc686d17407a9311a26b6b07ebcbc34335840a8277b6f69236bd1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfac02ee39d58dcc686d17407a9311a26b6b07ebcbc34335840a8277b6f69236bd1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=R_2004_95", "Checksum": "ca9f7b6a69ba53c19e73bddf120fe388"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["R 2004 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 11.01.2005 R 2004 95"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 11.01.2005 R 2004 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Tale particella, sita\ngiusta la pianificazione attuale in zona artigianale e prima di questa ubicata in\nzona centrale e in parte in zona residenziale, conta una superficie di 4019 m2,\nè sopraedificata con uno stabile comprendente abitazione, negozio,\nmagazzini e cantine nonché un’autorimessa. La durata del contratto di\nlocazione veniva fissata a 5 anni - con decorrenza dal 1. gennaio 1995 - e la\npigione mensile a fr. 950.-- mensili (fr. 11’400.-- all’anno).\n\n2. Il 12 marzo 1999, la responsabile della cooperativa contattava la comunione\nereditaria proprietaria del fondo onde vagliare la possibilità di un\nprolungamento del contratto di locazione per la durata di 10 anni. All’insaputa\ndei locatari e su espressa richiesta dell’affittuaria, il 3 giugno 1999, il Servizio\ndi consulenza agricola dei Grigioni (in seguito semplicemente: servizio di\nconsulenza) stimava il canone annuo per l’ipotetico affitto agricolo della\nparticella no. 72 e relativi immobili a fr. 4'300.--. In data 1. novembre 1999, il\ncontratto di locazione tra le parti veniva rinnovato per la durata di 10 anni, per\nun canone mensile di fr. 900.--. Il 12 gennaio 2000, malgrado l’affittuaria\navesse chiesto l’avvio della procedura di approvazione per l’affitto del fondo\nagricolo, l’Ufficio di agricoltura dei Grigioni (in seguito semplicemente: ufficio\nagricoltura) comunicava all’interessata di desistere dal dare avvio a detta\nprocedura, trattandosi nell’evenienza del normale affitto di un fondo e non di\nun’azienda agricola.\n\n3. Il 24 febbraio 2000, l’Ufficio cantonale di controllo dei prezzi (in seguito\nsemplicemente: ufficio di controllo) interponeva opposizione all’ufficio\nagricoltura, contestando la liceità dell’ammontare del canone pattuito tra le\nparti il 1. novembre 1999 e chiedendo la riduzione dell’affitto a quanto stabilito\nnella stima del servizio di consulenza del 3 giugno 1999. Con decisione 5\nluglio 2000, l’ufficio agricoltura respingeva l’opposizione considerando tardiva\nl’istanza e reputando che l’oggetto della locazione fosse da ritenersi una\ngiardineria il cui reddito non sarebbe stato accertabile secondo i parametri\ndella stima del reddito agricolo.\n\n4. Contro questa decisione la cooperativa interponeva in data 24 luglio 2000\ngravame al Dipartimento dell’interno e dell’economia pubblica dei Grigioni\n(DIEP), contestando che l’istanza presentata fosse tardiva e adducendo di\nessere un’azienda agricola a tutti gli effetti. Senza previamente sentire la\nlocataria del fondo ed a oltre quattro anni dall’emanazione della decisione\ncontestata e più precisamente il 21 settembre 2004, il DIEP accoglieva\nl’istanza e rinviava gli atti all’ufficio agricoltura per la fissazione di un nuovo\ncanone in base alle vigenti direttive.\n\n5. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 11 ottobre\n2004, la comunione ereditaria chiedeva l’annullamento del provvedimento con\nprotesta di spese e ripetibili. Formalmente, l’istante adduce una crassa\nviolazione del diritto di audizione, concretizzatosi nella chiara impossibilità di\npartecipare al provvedimento che la vedeva direttamente toccata e reputa di\nessere vittima di un diniego di giustizia formale, dopo che l’autorità\ndipartimentale ha ritenuto di aspettare quattro anni prima di emanare il proprio\ngiudizio, malgrado non fossero necessari accertamenti di sorta. Per la\nricorrente, la decisione sarebbe comunque censurabile anche nel merito. In\nprimo luogo, l’atteggiamento assunto dall’affittuaria, che avrebbe prima fatto\nallestire la stima del fitto agricolo e poi concluso il contratto nella chiara\nintenzione di contestarne in seguito il canone, sarebbe contrario alle regole\ndella buona fede e quindi già per questo non meritevole di protezione. Inoltre,\nil fondo no. 72 sarebbe interamente ubicato in zona edificabile, ospiterebbe\nuna costruzione in parte adibita a casa d’abitazione e in parte ad uso\ncommerciale, senza alcuna relazione con un’azienda agricola per cui non\npotrebbe cadere sotto la normativa che regge la locazione di fondi o imprese\nagricoli. Come poi un sopralluogo potrebbe facilmente dimostrare, della\nrestante superficie della particella no. 72, solo 2'245 m2 sarebbero destinati a\ncampo e prato. Infine, la ricorrente ribadiva di considerare tardivo il gravame\npresentato a suo tempo dall’ufficio di controllo.\n\n"}