Il precedente giudizio non contiene alcuna contraddizione tra quanto esposto nei considerandi e quanto è stato oggetto del dispositivo della sentenza. La pretesa contraddizione è semmai tra i piani attuali che l’istante ha ottenuto dall’ufficio del registro fondiario e quelli del nuovo riparto. Tali incongruenze non possono però essere oggetto di una domanda d’interpretazione nel senso sancito dall’art. 77 LTA, poiché la contraddizione è insorta in seguito ai nuovi documenti ora in possesso dell’istante e non aveva la propria origine o era contenuta nella precedente sentenza del Tribunale amministrativo.