Il fatto che la terminazione e/o la misurazione ufficiale non ossequiassero i piani del nuovo riparto è la tipica censura che andava invocata in queste separate sedi, giacché è propriamente per garantire tale identità che in queste procedure vengono aperte delle nuove vie di diritto. In questo senso il petente non può chiedere al Tribunale l’esecuzione di un procedimento che esula da quanto era stato oggetto del precedente giudizio o la messa in vigore dei piani del nuovo riparto del 1997, dopo la cresciuta in giudicato della procedura di terminazione e della misurazione ufficiale.