Giusta l’art. 81 della legge sul Tribunale amministrativo, le sentenze concernenti un pagamento in denaro si eseguono a norma della legge federale sull’esecuzione e il fallimento (cpv. 1). In tutti gli altri casi, l’avente diritto può avvalersi della collaborazione del Tribunale amministrativo, che nella sentenza o in un’ordinanza esecutiva comminerà l’esecuzione dei lavori a spese di chi vi sarebbe obbligato, l’esecuzione in via di polizia o le conseguenze penali ai sensi dell’art. 292 del codice penale svizzero.