69 e STA R 02 103 e 99 141). Giusta l’ordinanza federale concernente la misurazione ufficiale (OMU) e quella sulla misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni (OMUC), dopo la fase riguardante la terminazione segue la misurazione delle particelle (art. 18 OMU e 16ss OMUC). Dopo l’esame della misurazione da parte dell’ufficio della bonifica e misurazione fondiaria, le parti integranti della misurazione vengono esposte per 30 giorni. Entro il termine d’esposizione è dato presentare opposizione.