{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-12-03", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_R-2004-89_2004-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/R_2004_89_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfb9847cca2c7dea4a027a12336eaa7ab4158da0d4a5edbcb5c5252304b6484be31ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfb9847cca2c7dea4a027a12336eaa7ab4158da0d4a5edbcb5c5252304b6484be31ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=R_2004_89", "Checksum": "1a014b4b504608d2e56cc806b323d5d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["R 2004 89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 03.12.2004 R 2004 89"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 03.12.2004 R 2004 89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  2. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "nuova assegnazione RT (domanda d'interpretazione e/o d'esecuzione) | Landwirtschaft"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 05:06:02", "Checksum": "87c16428e8a9bec8ef49dd589036a2f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 03.12.2004 R 2004 89\nRegesto:\nnuova assegnazione RT (domanda d'interpretazione e/o d'esecuzione) | Landwirtschaft\n\n5. Giustamente l’istante non pretende che sussista un motivo di revisione. Unica\ndisposizione a cui l’istante potrebbe appellarsi risulta essere l’art. 78 cpv. 1\nlett. b LTA. A mente di questo disposto, il Tribunale amministrativo riconsidera\nuna sua sentenza se una parte viene a conoscenza di fatti essenziali dei quali\nnon aveva notizia prima della sentenza. Nella fattispecie concreta, i nuovi\npiani che il consorziato contesta sono stati eseguiti in seguito alla procedura\ndi terminazione e di misurazione ufficiale. Questi mezzi di prova non\nesistevano neppure all’epoca della sentenza e non potevano comunque in\nalcun modo incidere sul precedente giudizio. Quanto contestato attualmente\nandava fatto valere in sede di opposizione contro la terminazione ed\neventualmente contro la misurazione, ma non può essere oggetto di una\ndomanda di revisione. L’istante non chiede neppure una correzione del\nprecedente giudizio, con il cui esito concorda, per cui è anche in quest’ottica\nescluso che la richiesta possa rappresentare una domanda di revisione.\n\n6. In sostanza, l’istante perora una correzione di confini della propria particella,\nreputando che questi non rispecchino i piani del nuovo riparto esposti e\nconfermati in sede giudiziaria. Considerato che le procedure di misurazione e\ndi terminazione sono concluse, una correzione dei confini sarebbe stata\npossibile solo con l’aiuto degli organi consortili e con l’accordo di tutti gli\ninteressati. Proprio a questo scopo è stata indetta una seduta alla quale\nl’unico a non partecipare è stato l’istante.\n7. In conclusione, al Tribunale non è dato entrare nel merito delle richieste del\npetente. Le spese occasionate dal presente procedimento seguono la\nsoccombenza. Copia della presente vertenza viene trasmessa alla procura\npubblica dei Grigioni che ne ha fatto regolare richiesta, in vista dell’evasione\ndella pendente procedura penale.\n\nIl Tribunale decide:\n\n1. Non si entra nel merito dell’istanza.\n\n2. Vengono prelevate\n- una tassa di Stato di fr. 1'000.--\n- e le spese di cancelleria di fr. 160.--\ntotale fr. 1'160.--\n\nil cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente\ndecisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.\n"}