{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-12-03", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_R-2004-89_2004-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/R_2004_89_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfb9847cca2c7dea4a027a12336eaa7ab4158da0d4a5edbcb5c5252304b6484be31ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfb9847cca2c7dea4a027a12336eaa7ab4158da0d4a5edbcb5c5252304b6484be31ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=R_2004_89", "Checksum": "1a014b4b504608d2e56cc806b323d5d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["R 2004 89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 03.12.2004 R 2004 89"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 03.12.2004 R 2004 89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  2. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "nuova assegnazione RT (domanda d'interpretazione e/o d'esecuzione) | Landwirtschaft"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 05:06:02", "Checksum": "87c16428e8a9bec8ef49dd589036a2f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 03.12.2004 R 2004 89\nRegesto:\nnuova assegnazione RT (domanda d'interpretazione e/o d'esecuzione) | Landwirtschaft\n\n2. Dopo la conclusione delle diverse fasi sopra indicate e al trascorrere\ninfruttuoso dei termini d’impugnazione sia per la terminazione (8/28 marzo\n2002) che per la misurazione ufficiale (18 giugno/19 luglio 2003), l’istante fa\nvalere in questa sede un’errata apposizione dei termini di confine e\nconseguentemente un rilievo del fondo che non rispecchia la nuova\nassegnazione come decisa dall’istanza cantonale il 14 maggio 1997 (DTA 79,\n80 e 86/97) e confermata anche in sede giudiziaria federale il 31 ottobre 1997\n(procedimento 1P.369/1997). Deve pertanto essere in primo luogo stabilito se\ned eventualmente a quale titolo è all’istante possibile adire questo Giudice,\nnon essendo nell’evenienza stato emanato alcun provvedimento impugnabile\ne non entrando in considerazione alcun rimedio legale ordinario.\n\n3. a) In primo luogo, il consorziato chiede a questo Giudice un aiuto nell’esecuzione\ndella sentenza del 1997. Per l’istante infatti, pur essendo stato definitivamente\nstatuito sui confini della sua proprietà, l’attuale configurazione del fondo non\ncorrisponderebbe a quanto sarebbe stato materialmente deciso in via\ngiudiziaria, per cui spetterebbe a questo Giudice ristabilire la situazione come\ndeciso nel 1997. Giusta l’art. 81 della legge sul Tribunale amministrativo, le\nsentenze concernenti un pagamento in denaro si eseguono a norma della\nlegge federale sull’esecuzione e il fallimento (cpv. 1). In tutti gli altri casi,\nl’avente diritto può avvalersi della collaborazione del Tribunale amministrativo,\nche nella sentenza o in un’ordinanza esecutiva comminerà l’esecuzione dei\nlavori a spese di chi vi sarebbe obbligato, l’esecuzione in via di polizia o le\nconseguenze penali ai sensi dell’art. 292 del codice penale svizzero.\n\nb) Nell’evenienza in esame, all’istante non è dato appellarsi a questo disposto.\nSe i punti di terminazione (e la relativa misurazione ufficiale) non\ncorrispondono ai confini della nuova assegnazione giusta i piani del nuovo\npossesso del 1997, queste censure andavano fatte valere nell’ambito dei due\ndistinti procedimenti. La posa dei termini sul terreno e la successiva\nmisurazione del fondo sono delle procedure a sé stanti che aprono delle vie\ndi ricorso separate. Nell’ambito della procedura amministrativa, la mancanza\ndi identità tra la nuova assegnazione e la terminazione va fatta valere\nmediante opposizione contro l’esposizione pubblica della terminazione e non\nchiedendo l’esecuzione di una sentenza, che si limitava a confermare l’entità\ndella nuova assegnazione. Non si tratta infatti di definire quale sia il diritto che\nl’istante vanta in termini di nuova assegnazione, ma solamente in che misura\ncon la terminazione e misurazione siano stati ripresi i piani della nuova\nassegnazione cresciuti in giudicato. Il diritto in termini di nuova assegnazione\nresta per l’istante quello che il Tribunale amministrativo aveva confermato nel\n1997. Il fatto che la terminazione e/o la misurazione ufficiale non\nossequiassero i piani del nuovo riparto è la tipica censura che andava\ninvocata in queste separate sedi, giacché è propriamente per garantire tale\nidentità che in queste procedure vengono aperte delle nuove vie di diritto. In\nquesto senso il petente non può chiedere al Tribunale l’esecuzione di un\nprocedimento che esula da quanto era stato oggetto del precedente giudizio\no la messa in vigore dei piani del nuovo riparto del 1997, dopo la cresciuta in\ngiudicato della procedura di terminazione e della misurazione ufficiale.\n\n4. Ai sensi dell’art. 77 cpv. 1 LTA, se una sentenza del Tribunale amministrativo\ncontiene punti oscuri o contraddizioni nel dispositivo oppure nel rapporto di\nconsiderandi decisivi con il dispositivo, si può pretenderne l’interpretazione. In\ncasu, la richiesta formulata davanti a questo Giudice non può neppure essere\nconsiderata come una domanda d’interpretazione della sentenza emanata nel\n1997. Il precedente giudizio non contiene alcuna contraddizione tra quanto\nesposto nei considerandi e quanto è stato oggetto del dispositivo della\nsentenza. La pretesa contraddizione è semmai tra i piani attuali che l’istante\nha ottenuto dall’ufficio del registro fondiario e quelli del nuovo riparto. Tali\nincongruenze non possono però essere oggetto di una domanda\nd’interpretazione nel senso sancito dall’art. 77 LTA, poiché la contraddizione\nè insorta in seguito ai nuovi documenti ora in possesso dell’istante e non\naveva la propria origine o era contenuta nella precedente sentenza del\nTribunale amministrativo.\n\n"}