4. In conclusione il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che al ricorrente viene riconosciuta una indennità per la recinzione di fr. 1950.--. L’esito della controversia giustifica un proporzionale accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento tra le parti in causa. Il ricorrente, la cui pretesa viene in gran parte respinta, è tenuto a sopportare una maggior attribuzione in termini di costi (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: