c) Fondamentalmente, gli organi consortili hanno riconosciuto l’obbligo di indennizzo per un valore che l’istante però non accetta, reputandolo inadatto a compensare i costi di sostituzione dell’impianto. Come è già stato esposto in precedenza, dall’opera di bonifica fondiaria gli interessati non possono pretendere il valore sostituivo dell’impianto che viene assegnato ad un altro consorziato nell’ambito della nuova assegnazione, ma solo il valore dell’impianto stesso.