Se a queste considerazioni si aggiunge il fatto che l’impianto del vecchio possesso lungo il lato ovest della particella era costituito da un imponente muro a secco, ecco che già tale costruzione dava diritto ad una valutazione separata in qualità di impianto fisso. In questo contesto, la recinzione va pertanto vista come un elemento di rilievo del vecchio possesso e come tale da indennizzare ai sensi dell’art. 23 cpv. 3 LBF.