Contrariamente a quanto pretendono le parti convenute in ricorso, non è dato stabilire a priori se una recinzione debba o meno essere indennizzata nell’ambito di una nuova assegnazione. Dal testo di legge è deducibile unicamente l’assenza di qualsiasi base legale per l’erezione sostitutiva di un impianto da parte degli organi consortili. Per contro la questione dell’indennizzo dipende necessariamente dal tipo di impianto in parola. Nel caso di recinzioni, queste sono solitamente degli impianti di un valore intrinseco tanto esiguo che la necessità di un indennizzo nella maggior parte dei casi non si pone neppure.