In base all’art. 23 della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni (LBF), del vecchio possesso vanno stimati in primo luogo i fondi (cpv. 1 e 2). Giusta il capoverso 3 dello stesso disposto, vanno poi stimati separatamente i fabbricati, gli alberi, le sorgenti, i vigneti e simili. Il disposto distingue pertanto tra il fondo come tale e gli impianti o comunque le cose che vi sorgono. Contrariamente a quanto pretendono le parti convenute in ricorso, non è dato stabilire a priori se una recinzione debba o meno essere indennizzata nell’ambito di una nuova assegnazione.