2. a) L’istante non detiene più l’iniziale recinzione lungo il lato ovest della particella no. 194 e possiede ora una recinzione lungo il lato sud, la quale - in seguito alla maggiore assegnazione ottenuta - non corre come dovrebbe lungo il confine della proprietà, ma invade la stessa. Si pone in primo luogo la questione generale sul diritto ad indennità per una recinzione. In base all’art. 23 della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni (LBF), del vecchio possesso vanno stimati in primo luogo i fondi (cpv.