{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-04-25", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_R-2004-114_2005-04-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/R_2004_114_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf7e4b5d353bad694a8cfefa35c9abab6487f149de0d579b8013553d38b19b11021ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf7e4b5d353bad694a8cfefa35c9abab6487f149de0d579b8013553d38b19b11021ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=R_2004_114", "Checksum": "b850b84d891e9b4fe4e8e0e39fd677be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["R 2004 114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 25.04.2005 R 2004 114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 25.04.2005 R 2004 114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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In base all’art.\n23 della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni (LBF), del\nvecchio possesso vanno stimati in primo luogo i fondi (cpv. 1 e 2). Giusta il\ncapoverso 3 dello stesso disposto, vanno poi stimati separatamente i\nfabbricati, gli alberi, le sorgenti, i vigneti e simili. Il disposto distingue pertanto\ntra il fondo come tale e gli impianti o comunque le cose che vi sorgono.\nContrariamente a quanto pretendono le parti convenute in ricorso, non è dato\nstabilire a priori se una recinzione debba o meno essere indennizzata\nnell’ambito di una nuova assegnazione. Dal testo di legge è deducibile\nunicamente l’assenza di qualsiasi base legale per l’erezione sostitutiva di un\nimpianto da parte degli organi consortili. Per contro la questione\ndell’indennizzo dipende necessariamente dal tipo di impianto in parola. Nel\ncaso di recinzioni, queste sono solitamente degli impianti di un valore\nintrinseco tanto esiguo che la necessità di un indennizzo nella maggior parte\ndei casi non si pone neppure. Non può pertanto stupire il fatto che la questione\ndell’indennizzo delle recinzioni non si sia finora posta. Generalmente poi,\nall’esiguità del valore dell’impianto corrisponde pure l’esiguità dei costi di\nsostituzione dello stesso.\n\nb) Nell’evenienza in esame, il fondo che è stato assegnato al ricorrente\nnell’ambito della nuova assegnazione è un vitigno. Che tale tipo di coltura,\nnella zona in cui si trova, necessiti di una recinzione non viene posto in\ndiscussione da nessuna delle parti al procedimento. Come si è poi visto in\nsede di sopralluogo, tutti gli altri vigneti della zona, posti marginalmente come\nil fondo dell’istante, hanno una recinzione a protezione del raccolto, sia contro\nanimali selvatici che per ovviare ad altre possibili ingerenze. Se a queste\nconsiderazioni si aggiunge il fatto che l’impianto del vecchio possesso lungo\nil lato ovest della particella era costituito da un imponente muro a secco, ecco\nche già tale costruzione dava diritto ad una valutazione separata in qualità di\nimpianto fisso. In questo contesto, la recinzione va pertanto vista come un\nelemento di rilievo del vecchio possesso e come tale da indennizzare ai sensi\ndell’art. 23 cpv. 3 LBF.\n\nc) Fondamentalmente, gli organi consortili hanno riconosciuto l’obbligo di\nindennizzo per un valore che l’istante però non accetta, reputandolo inadatto\na compensare i costi di sostituzione dell’impianto. Come è già stato esposto\nin precedenza, dall’opera di bonifica fondiaria gli interessati non possono\npretendere il valore sostituivo dell’impianto che viene assegnato ad un altro\nconsorziato nell’ambito della nuova assegnazione, ma solo il valore\ndell’impianto stesso. Nella valutazione di questo valore, per quanto riguarda\nla recinzione lungo il lato ovest, devono essere presi in considerazione sia il\nmuro a secco che la recinzione, indipendentemente dalla questione di sapere\nse la nuova recinzione avrà o meno un tratto di muro. L’argomentazione\naddotta da parte convenuta - stando alla quale la recinzione lungo il lato sud\nproteggerebbe comunque il vitigno senza alcuna necessità di spostamento –\nanche se è in parte comprensibile non regge alle censure di ricorso. Se è vero\nche l’istante ha ottenuto l’indennità dovutagli per la perdita dei filari di vite e\nche quindi non ha direttamente un diritto a proteggere le nuove colture che\nintende piantare sul lato sud del fondo, è d’altro canto evidente che la\nrecinzione del vigneto deve avvenire lungo i confini della proprietà e non\ncreare ulteriori inutili scorpori di terreno, che l’opera di raggruppamento voleva\npropriamente abolire. L’attuale recinzione lungo il lato sud, non è funzionale\nper la nuova dimensione della proprietà dell’istante, per cui si impone\nl’indennizzo anche di tale impianto, non essendo più utilizzabile\nconformemente alla sua destinazione.\n\n3. Giusta l’art. 23 cpv. 4 LBF, la stima degli impianti viene effettuata dalla\ncommissione di stima. In applicazione di questo disposto, il Tribunale ha\nchiesto alla commissione di stima una stima di tutti gli impianti. In base alla\ncomunicazione dell’11 marzo 2005, la recinzione lungo il lato ovest con i\npaletti ed i tre fili (fr. 250.--) nonché il muro a secco (fr. 1150.--) viene stimata\na fr. 1400.--. La recinzione lungo il lato sud a fr. 550.--. Complessivamente\nl’impianto ha pertanto una valore di fr. 1950.--. Sull’ammontare della stima,\nl’istante non si è voluto esprimere. Non esistono pertanto per questo Giudice\nvalidi motivi per scostarsi dalla valutazione effettuata. Il fatto che la\ncommissione di stima esegua da anni le stime di fondi e impianti nell’ambito\ndell’opera di bonifica fondiaria qui in discussione permette poi di ritenere\nindubbiamente consona alla concreta fattispecie la valutazione operata anche\nin relazione a impianti, se non simili, quantomeno analoghi.\n\n"}