esercitare potere decisionale nell’ambito dell’azienda. Alla luce della prassi descritta, infatti, il presunto potere decisionale dell’assicurata è cessato contestualmente a quello del marito con l’apertura ufficiale del fallimento quando, appunto, il marito non godeva più di alcuna possibilità di disporre liberamente dell’azienda. Ne consegue che l’ufficio convenuto ha correttamente applicato l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI riconoscendo alla ricorrente il diritto all’indennità di disoccupazione a partire dal 24 maggio 2005.