b) Nel caso in giudizio, perciò, preso atto che, indipendentemente dal licenziamento della ricorrente a partire dal 1. gennaio 2005, suo marito ha rivestito la carica di amministratore unico della società fino all’apertura giudiziaria del fallimento decretata il 24 maggio 2005, nonché tenuto conto che, in tale data, non era ancora stato effettuato alcun passo legale volto allo scioglimento del matrimonio, ai sensi delle considerazioni precedenti sussiste la presunzione legale per la quale la ricorrente, nella sua qualità di coniuge dell’unico membro del consiglio di amministrazione, fosse in grado di