Secondo la prassi forense, in simili casi è necessario basarsi sulla presunzione giuridica che vede l’assicurata godere ipoteticamente della facoltà di disporre sull’azienda attribuendole una posizione analoga a quella del datore di lavoro e quindi escludendola dal diritto all’indennità di disoccupazione. Tale presunzione legale si estende parallelamente alla durata del matrimonio e cessa quindi in concomitanza con il decreto giudiziario di divorzio o separazione.