3 lett. c LADI, indipendentemente dal potere decisionale proprio, i coniugi di coloro che in qualità di soci, membri del consiglio di amministrazione ecc. di un’azienda esercitano potere decisionale, per presunzione giuridica, vengono parificati all’altro coniuge e quindi sono soggetti alle conseguenze previste dalla norma in questione alla stessa stregua del coniuge che esercita il potere decisionale. L’esclusione di tali persone dal diritto alle prestazioni assicurative, secondo la prassi citata, è di carattere assoluto e quindi applicabile senza alcun esame del loro effettivo potere decisionale.