I datori di lavoro e le persone che si trovano in una posizione analoga non possono perciò essere considerati quali collocabili (STA S 99 55). Secondo la prassi del Tribunale federale delle assicurazioni, ripresa dal Tribunale amministrativo, le disposizioni dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI che, nell’ottica del tenore letterale, sono applicabili nei casi di indennità per lavoro ridotto, nel contesto di una interpretazione teleologica della relativa legge trovano altresì applicazione generale nelle pratiche relative all’indennità di disoccupazione.