b) Nell’ottica dell'interpretazione letterale e sistematica, l’art. 31 cpv. 3 LADI risulta applicabile per le pratiche riguardanti l’indennità per lavoro ridotto. Per quanto concerne l’indennità di disoccupazione, gli art. 8 e seg. LADI non prevedono disposizioni specifiche. Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI, fra l’altro, l’assicurato gode del diritto all’indennità di disoccupazione quando adempie ai presupposti della collocabilità previsti dall’art. 15 LADI. I datori di lavoro e le persone che si trovano in una posizione analoga non possono perciò essere considerati quali collocabili (STA S 99 55).