Partendo dal presupposto per il quale la dipendente, quale coniuge del titolare, godrebbe, ai fini dell’indennità di disoccupazione, di una posizione analoga a quella del datore di lavoro, l’UCIAML considera come la cessazione di tale situazione sia da prendere in considerazione a decorrere dall’apertura giudiziaria del fallimento, avvenuta il 24 maggio 2005, che avrebbe precluso la possibilità di riattivare l’azienda. La circostanza per la quale, durante il periodo trascorso fra il licenziamento della dipendente e l’apertura del fallimento, sarebbe stato svenduto l’inventario con conseguente cessazione