Partendo dal presupposto per il quale la dipendente, quale coniuge del titolare, godrebbe, ai fini dell’indennità di disoccupazione, di una posizione analoga a quella del datore di lavoro, l’UCIAML considera come la cessazione di tale situazione sia da prendere in considerazione a decorrere dall’apertura giudiziaria del fallimento, avvenuta il 24 maggio 2005, che avrebbe precluso la possibilità di riattivare l’azienda.