interrotta dalla separazione giudiziale ma non da quella di fatto. Preso atto che, al momento dell’emanazione della decisione impugnata, l’assicurata e suo marito, pur avendo ventilato una separazione di fatto, non avevano ancora sciolto legalmente il matrimonio, il rifiuto del diritto all’indennità fino al 24 maggio 2005 sarebbe conforme alle disposizioni e alla prassi citate che prevedono la presunzione legale della facoltà di disporre sull’azienda da parte del coniuge dell’amministratore.