diritto all’indennità di disoccupazione in quanto idonee a determinare le scelte aziendali oppure a influenzarle in modo determinante, nonché in grado di riattivare in qualsiasi momento l’attività aziendale temporaneamente sospesa. Oltre alle persone con una posizione professionale analoga a quella del datore di lavoro non godrebbero del diritto all’indennità neppure le mogli o i mariti delle stesse occupati nell’azienda. Tale prassi sarebbe applicabile, non solo nei confronti degli organi e dei dipendenti delle persone giuridiche, bensì pure al riguardo dei dipendenti di società di persone e di quelli delle imprese individuali.