4. Nella propria presa di posizione l’UCIAML propone di respingere il ricorso. Rinviando all’applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI, non solo nel contesto dell’indennità per lavoro ridotto bensì anche in quello dell’indennità per disoccupazione, l’ufficio convenuto ribadisce l’applicabilità assoluta della norma in oggetto che preclude il diritto all’indennità alle persone che come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come pure ai loro coniugi occupati nell’azienda.