in unione all’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI, volte ad impedire l’illecito ottenimento di prestazioni assicurative. Nel caso in giudizio urterebbe la realtà dei fatti attribuire alla ricorrente un ruolo analogo a quello del datore di lavoro e quindi la facoltà di determinare le sorti della società datrice di lavoro in veste di procuratrice o quale moglie dell’amministratore. In effetti, come rivelatosi in seguito, vista la situazione contabile dell’azienda, la ricorrente non sarebbe stata assolutamente in grado, durante il periodo fra il 1. gennaio 2005 e il fallimento, di risollevarne le sorti.