Il licenziamento non sarebbe quindi da addebitare a fantomatiche strategie aziendali volte ad ottimizzare una situazione di necessità temporanea bensì costituirebbe la soluzione obbligata presa dalla datrice di lavoro in una situazione commercialmente fallimentare. Di conseguenza, nel caso concreto, l’esclusione dal diritto all’indennità di disoccupazione fino al momento del decreto giudiziario di fallimento della datrice di lavoro sarebbe ingiustificata in quanto non sussisterebbero i presupposti per applicare le restrizioni previste dagli art. 8 e seg. in unione all’art. 31 cpv.