La ricorrente ritiene che, pur essendo moglie dell’amministratore della datrice di lavoro e pur godendo lei stessa di una procura individuale, il suo ruolo non avrebbe potuto essere considerato analogo a quello di un datore di lavoro così da determinare l’andamento della società e da poterne influenzare il destino. Il licenziamento non sarebbe quindi da addebitare a fantomatiche strategie aziendali volte ad ottimizzare una situazione di necessità temporanea bensì costituirebbe la soluzione obbligata presa dalla datrice di lavoro in una situazione commercialmente fallimentare.