In effetti, dopo il licenziamento della dipendente e la liquidazione dell’inventario, l’attività sarebbe stata chiusa con un considerevole ammanco finanziario che avrebbe condotto al fallimento aperto tramite decreto del Giudice il 24 maggio 2005. La ricorrente ritiene che, pur essendo moglie dell’amministratore della datrice di lavoro e pur godendo lei stessa di una procura individuale, il suo ruolo non avrebbe potuto essere considerato analogo a quello di un datore di lavoro così da determinare l’andamento della società e da poterne influenzare il destino.