3. In data 16 agosto 2005, l’assicurata ha impugnato tempestivamente davanti al Tribunale amministrativo la decisione dell’UCIAML perorandone la riforma in virtù del riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione, in misura del 50%, a decorrere dal 1. gennaio 2005. La ricorrente sarebbe stata correttamente licenziata dalla datrice di lavoro, ditta … SA, con decorrenza dal 1. gennaio 2005, a causa della disastrata situazione finanziaria dell’azienda che, in seguito al drastico calo del giro d’affari e alle conseguenti perdite accumulate, non sarebbe più stata in grado di continuare l’attività.