Le disposizioni dell’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI, concernenti l’indennità per lavoro ridotto, secondo costante prassi applicabili pure nel caso di indennità per disoccupazione completa, precluderebbero il diritto agli assicurati che come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come pure ai loro coniugi occupati nell’azienda. Secondo la giurisprudenza, l’esclusione dal diritto all’indennità di disoccupazione di tali persone dovrebbe essere applicata in modo assoluto.