{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2006-11-08", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2005-106_2006-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2005_106_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfa85ee76c46ddd6e633e865a019ef86d2aa748bc9770fb61634a88b220dc950551ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfa85ee76c46ddd6e633e865a019ef86d2aa748bc9770fb61634a88b220dc950551ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2005_106", "Checksum": "6f0464a7104037b9e98fbb7177bcdd4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2005 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 08.11.2006 S 2005 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. Kammer 08.11.2006 S 2005 106"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 08.11.2006 S 2005 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "diritto all'indennità LADI | Arbeitslosenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 04:47:46", "Checksum": "1d4096f045a4053988a17732565c6aa4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 08.11.2006 S 2005 106\nRegesto:\ndiritto all'indennità LADI | Arbeitslosenversicherung\n\n3. a) Dall’estratto del Registro di commercio, risulta che la ricorrente disponeva di\nuna procura individuale per la gestione dell’attività. Se, da un canto, il solo\ndisporre della procura non implica automaticamente che la persona\ninteressata possa esercitare un potere decisionale nell’azienda, d’altro canto,\nnel caso concreto, nell’ottica di tutte le circostanze, si impelle tale\nsupposizione. Infatti, risulta accertato come la società anonima in questione\nfosse praticamente gestita da marito e moglie alla stregua di un’azienda\nfamiliare. Dall’estratto del Registro di commercio risulta pure come il marito\nfosse l’unico membro del consiglio di amministrazione e quindi amministratore\ncon firma individuale, mentre la moglie, appunto, disponesse della procura\nindividuale. Alla luce del personale e delle dimensioni dell’azienda è quindi\nlecito supporre che la ricorrente espletasse nei confronti dell’attività\ncommerciale un sensibile potere decisionale. Tale conclusione, però, ai fini\ndel giudizio, non è determinante in quanto, ai sensi delle disposizioni dell’art.\n31 cpv. 3 lett. c LADI, indipendentemente dal potere decisionale proprio, i\nconiugi di coloro che in qualità di soci, membri del consiglio di amministrazione\necc. di un’azienda esercitano potere decisionale, per presunzione giuridica,\nvengono parificati all’altro coniuge e quindi sono soggetti alle conseguenze\npreviste dalla norma in questione alla stessa stregua del coniuge che esercita\nil potere decisionale. L’esclusione di tali persone dal diritto alle prestazioni\nassicurative, secondo la prassi citata, è di carattere assoluto e quindi\napplicabile senza alcun esame del loro effettivo potere decisionale.\nRiassumendo, i coniugi di persone che ricoprono una posizione analoga a\nquella di un datore di lavoro sono perciò esclusi dal diritto all’indennità di\ndisoccupazione, indipendentemente dal fatto che essi stessi rivestano o meno\nuna posizione che implica potere decisionale nell’ambito della conduzione\ndell’azienda. Secondo la prassi forense, in simili casi è necessario basarsi\nsulla presunzione giuridica che vede l’assicurata godere ipoteticamente della\nfacoltà di disporre sull’azienda attribuendole una posizione analoga a quella\ndel datore di lavoro e quindi escludendola dal diritto all’indennità di\ndisoccupazione. Tale presunzione legale si estende parallelamente alla\ndurata del matrimonio e cessa quindi in concomitanza con il decreto\ngiudiziario di divorzio o separazione.\n\nb) Nel caso in giudizio, perciò, preso atto che, indipendentemente dal\nlicenziamento della ricorrente a partire dal 1. gennaio 2005, suo marito ha\nrivestito la carica di amministratore unico della società fino all’apertura\ngiudiziaria del fallimento decretata il 24 maggio 2005, nonché tenuto conto\nche, in tale data, non era ancora stato effettuato alcun passo legale volto allo\nscioglimento del matrimonio, ai sensi delle considerazioni precedenti sussiste\nla presunzione legale per la quale la ricorrente, nella sua qualità di coniuge\ndell’unico membro del consiglio di amministrazione, fosse in grado di\nesercitare potere decisionale nell’ambito dell’azienda. Alla luce della prassi\ndescritta, infatti, il presunto potere decisionale dell’assicurata è cessato\ncontestualmente a quello del marito con l’apertura ufficiale del fallimento\nquando, appunto, il marito non godeva più di alcuna possibilità di disporre\nliberamente dell’azienda. Ne consegue che l’ufficio convenuto ha\ncorrettamente applicato l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI riconoscendo alla ricorrente\nil diritto all’indennità di disoccupazione a partire dal 24 maggio 2005.\n\n4. Visto che, ai sensi delle considerazioni giudiziali, la decisione impugnata\nrisulta conforme ai disposti della LADI e alla giurisprudenza in materia, il\nricorso deve essere integralmente respinto. Non vengono addebitate spese\ngiudiziarie in quanto la procedura di gravame a livello cantonale, in\napplicazione degli art. 103 cpv. 4 LADI e 11 dell’Ordinanza del Gran Consiglio\nsulla procedura nelle controversie delle assicurazioni sociali, è, per principio,\ngratuita.\nIl Tribunale decide:\n\n1. Il ricorso è respinto.\n\n2. La procedura è gratuita.\n"}