{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2006-11-08", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2005-106_2006-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2005_106_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfa85ee76c46ddd6e633e865a019ef86d2aa748bc9770fb61634a88b220dc950551ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfa85ee76c46ddd6e633e865a019ef86d2aa748bc9770fb61634a88b220dc950551ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2005_106", "Checksum": "6f0464a7104037b9e98fbb7177bcdd4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2005 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 08.11.2006 S 2005 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. Kammer 08.11.2006 S 2005 106"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 08.11.2006 S 2005 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "diritto all'indennità LADI | Arbeitslosenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 04:47:46", "Checksum": "1d4096f045a4053988a17732565c6aa4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 08.11.2006 S 2005 106\nRegesto:\ndiritto all'indennità LADI | Arbeitslosenversicherung\n\n4. Nella propria presa di posizione l’UCIAML propone di respingere il ricorso.\nRinviando all’applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI, non solo nel\ncontesto dell’indennità per lavoro ridotto bensì anche in quello dell’indennità\nper disoccupazione, l’ufficio convenuto ribadisce l’applicabilità assoluta della\nnorma in oggetto che preclude il diritto all’indennità alle persone che come\nsoci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo\ndell’azienda determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni\ndel datore di lavoro, come pure ai loro coniugi occupati nell’azienda. Fino al\nmomento nel quale dette persone conservano o mantengono nell’azienda una\nposizione analoga a quella del datore di lavoro, le stesse non godrebbero del\ndiritto all’indennità di disoccupazione in quanto idonee a determinare le scelte\naziendali oppure a influenzarle in modo determinante, nonché in grado di\nriattivare in qualsiasi momento l’attività aziendale temporaneamente sospesa.\nOltre alle persone con una posizione professionale analoga a quella del\ndatore di lavoro non godrebbero del diritto all’indennità neppure le mogli o i\nmariti delle stesse occupati nell’azienda. Tale prassi sarebbe applicabile, non\nsolo nei confronti degli organi e dei dipendenti delle persone giuridiche, bensì\npure al riguardo dei dipendenti di società di persone e di quelli delle imprese\nindividuali. Secondo lo statuto AVS, i titolari di società di persone e di imprese\nindividuali sarebbero normalmente considerati persone esercitanti un’attività\nindipendente e quindi escluse dal diritto all’indennità di disoccupazione.\nPur precisando che l’applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI premette\nl’accertamento dell’effettiva possibilità di influenza sulle decisioni aziendali da\nparte dell’assicurato o del suo coniuge, esaminando, di caso in caso, la\nsituazione concreta, l’UCIAML è dell’avviso che nella pratica in giudizio, a\nprescindere dalla procura individuale dell’assicurata, la posizione del marito,\nquale socio e amministratore unico dell’azienda, vista nel contesto dell’attività\nstessa, implichi, senza ombra di dubbio, la facoltà da parte di quest’ultimo di\nprendere tutte le decisioni atte a gestire l’attività e quindi a deciderne le sorti.\nPremettendo come, secondo la costante prassi, i coniugi di una persona che\ndetermina la gestione dell’attività sono esclusi dal diritto all’indennità di\ndisoccupazione, indipendentemente dal fatto che essi stessi abbiano o meno\nuna posizione analoga a quella del datore di lavoro, l’UCIAML ribadisce la\npresunzione giuridica per la quale l’assicurata, in qualità di coniuge\ndell’amministratore unico, sia compartecipe alla facoltà di disporre\ndell’azienda e quindi sia da considerare essa stessa in una posizione analoga\na quella del datore di lavoro con conseguente esclusione del diritto\nall’indennità di disoccupazione. L’influenza decisionale del coniuge sarebbe\npresunta per tutta la durata legale del matrimonio e quindi unicamente\ninterrotta dalla separazione giudiziale ma non da quella di fatto. Preso atto\nche, al momento dell’emanazione della decisione impugnata, l’assicurata e\nsuo marito, pur avendo ventilato una separazione di fatto, non avevano\nancora sciolto legalmente il matrimonio, il rifiuto del diritto all’indennità fino al\n24 maggio 2005 sarebbe conforme alle disposizioni e alla prassi citate che\nprevedono la presunzione legale della facoltà di disporre sull’azienda da parte\ndel coniuge dell’amministratore.\nPartendo dal presupposto per il quale la dipendente, quale coniuge del\ntitolare, godrebbe, ai fini dell’indennità di disoccupazione, di una posizione\nanaloga a quella del datore di lavoro, l’UCIAML considera come la cessazione\ndi tale situazione sia da prendere in considerazione a decorrere dall’apertura\ngiudiziaria del fallimento, avvenuta il 24 maggio 2005, che avrebbe precluso\nla possibilità di riattivare l’azienda. La circostanza per la quale, durante il\nperiodo trascorso fra il licenziamento della dipendente e l’apertura del\nfallimento, sarebbe stato svenduto l’inventario con conseguente cessazione\ndell’attività aziendale non avrebbe conseguenze legali nel contesto\ndell’indennità di disoccupazione in quanto il marito della ex dipendente\navrebbe, in ogni momento, ancora potuto disporre della società. Di\nconseguenza, il diritto all’indennità di disoccupazione sarebbe correttamente\nstato riconosciuto alla ricorrente solo a partire dal 24 maggio 2005, cioè dalla\ndata dell’apertura del fallimento.\n\n5. Mentre nella propria replica la ricorrente ha, in sostanza, ripresentato gli\nargomenti addotti nello scritto di ricorso, ribadendo l’assoluta assenza di un\ntentativo di elusione delle norme che reggono l’indennità di disoccupazione,\nl’UCIAML ha esplicitamente rinunciato a duplicare.\n\nConsiderando in diritto:\n\n"}