{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2006-11-08", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2005-106_2006-11-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2005_106_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfa85ee76c46ddd6e633e865a019ef86d2aa748bc9770fb61634a88b220dc950551ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfa85ee76c46ddd6e633e865a019ef86d2aa748bc9770fb61634a88b220dc950551ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2005_106", "Checksum": "6f0464a7104037b9e98fbb7177bcdd4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2005 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 08.11.2006 S 2005 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. Kammer 08.11.2006 S 2005 106"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 08.11.2006 S 2005 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "diritto all'indennità LADI | Arbeitslosenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 04:47:46", "Checksum": "1d4096f045a4053988a17732565c6aa4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 08.11.2006 S 2005 106\nRegesto:\ndiritto all'indennità LADI | Arbeitslosenversicherung\n\n3. In data 16 agosto 2005, l’assicurata ha impugnato tempestivamente davanti\nal Tribunale amministrativo la decisione dell’UCIAML perorandone la riforma\nin virtù del riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione, in misura\ndel 50%, a decorrere dal 1. gennaio 2005.\nLa ricorrente sarebbe stata correttamente licenziata dalla datrice di lavoro,\nditta … SA, con decorrenza dal 1. gennaio 2005, a causa della disastrata\nsituazione finanziaria dell’azienda che, in seguito al drastico calo del giro\nd’affari e alle conseguenti perdite accumulate, non sarebbe più stata in grado\ndi continuare l’attività. In effetti, dopo il licenziamento della dipendente e la\nliquidazione dell’inventario, l’attività sarebbe stata chiusa con un\nconsiderevole ammanco finanziario che avrebbe condotto al fallimento aperto\ntramite decreto del Giudice il 24 maggio 2005. La ricorrente ritiene che, pur\nessendo moglie dell’amministratore della datrice di lavoro e pur godendo lei\nstessa di una procura individuale, il suo ruolo non avrebbe potuto essere\nconsiderato analogo a quello di un datore di lavoro così da determinare\nl’andamento della società e da poterne influenzare il destino. Il licenziamento\nnon sarebbe quindi da addebitare a fantomatiche strategie aziendali volte ad\nottimizzare una situazione di necessità temporanea bensì costituirebbe la\nsoluzione obbligata presa dalla datrice di lavoro in una situazione\ncommercialmente fallimentare.\nDi conseguenza, nel caso concreto, l’esclusione dal diritto all’indennità di\ndisoccupazione fino al momento del decreto giudiziario di fallimento della\ndatrice di lavoro sarebbe ingiustificata in quanto non sussisterebbero i\npresupposti per applicare le restrizioni previste dagli art. 8 e seg. in unione\nall’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI, volte ad impedire l’illecito ottenimento di\nprestazioni assicurative. Nel caso in giudizio urterebbe la realtà dei fatti\nattribuire alla ricorrente un ruolo analogo a quello del datore di lavoro e quindi\nla facoltà di determinare le sorti della società datrice di lavoro in veste di\nprocuratrice o quale moglie dell’amministratore. In effetti, come rivelatosi in\nseguito, vista la situazione contabile dell’azienda, la ricorrente non sarebbe\nstata assolutamente in grado, durante il periodo fra il 1. gennaio 2005 e il\nfallimento, di risollevarne le sorti.\n\n"}