In questo modo, pur non essendo apertamente contestato alcun elemento concreto, le reciproche prestazioni hanno dovuto essere divise dal giudice delle assicurazioni sociali nell’ambito di un’azione che poteva con un minimo di collaborazione essere evitata. Per questo, il Tribunale amministrativo considera consono alle concrete circostanze del caso in oggetto accollare all’assicurato una ridotta parte delle spese di giustizia e un’equa indennità a titolo di ripetibili. Il Tribunale decide: