Anche dopo l’avvio della presente procedura, il suo atteggiamento rimaneva lo stesso. Pur non contestando apertamente alcun dato fornito dagli istituti di previdenza, l’interessato non prendeva posizione sulla ripartizione propostagli dal giudice istruttore. In questo modo, pur non essendo apertamente contestato alcun elemento concreto, le reciproche prestazioni hanno dovuto essere divise dal giudice delle assicurazioni sociali nell’ambito di un’azione che poteva con un minimo di collaborazione essere evitata.